AMIANTO: dalla valutazione dello stato di degrado agli interventi di bonifica

L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa molto utilizzato in passato per le ottime proprietà tecnologiche, il cui utilizzo è stato vietato nel 1992 essendo stato provato che respirare le polveri, disperse nell’aria a causa delle lavorazioni o a seguito della rottura e del deterioramento, può causare gravi patologie anche a distanza di molti anni dall’esposizione. In base alla normativa vigente il committente detentore di un manufatto in amianto ne deve valutare lo stato di degrado: se il materiale è in buone condizioni e non è manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale è danneggiato per interventi di manutenzione, per vandalismo o si trova in cattive condizioni ed è altamente friabile, può avvenire il rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale per la salute.
Dall’esito della valutazione sullo stato di degrado del materiale contenente amianto, il committente deve mettere in atto il programma di controllo e le relative procedure per le attività di custodia e di manutenzione. Nel caso in cui i materiali siano deteriorati, è necessario, in relazione al tipo e all’estensione dei danni, intervenire con le seguenti tre metodologie:
a) sovra copertura che consiste nell’installare una nuova copertura sopra di quella esistente in amianto-cemento che sarà comunque lasciata se la struttura portante può supportare un carico permanente aggiuntivo
b) incapsulamento che prevede la pulizia della superficie della copertura da ricoprire, l’utilizzo di appositi prodotti ricoprenti ed un trattamento finale che dovrà essere certificato dall’impresa esecutrice (resta a carico del committente l’obbligo di verificarne lo stato di conservazione)
c) rimozione prevede la totale asportazione della copertura in cemento amianto e la sostituzione con altra copertura non pericolosa
Il committente, per la rimozione o la demolizione, dovrà rivolgersi ad imprese specializzate le quali dovranno valutare la sussistenza di situazioni di rischio di esposizione per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Queste azioni sono: adozione di misure di prevenzione e protezione e di igiene, controllo dell’esposizione, pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d’amianto, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, registrazione dell’esposizione.
Per le attività di demolizione o rimozione dell’amianto vige l’obbligo da parte delle imprese esecutrici di essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali e di presentare, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, al servizio Spisal dell’Azienda Ulss 19 il piano di lavoro che viene considerato accettato qualora non vi siano richieste di integrazioni, modifiche o prescrizioni operative. Nei casi di urgenza dettati da situazioni di rischio per la salute, la ditta non ha l’obbligo del preavviso di trenta giorni tuttavia, nel piano di lavoro, dovrà indicare l’inizio dei lavori, l’orario di inizio attività e le motivazioni dell’urgenza.
Esiste un obbligo di notifica anche per le seguenti attività:
a) manutenzione di impianti, macchine o apparecchi coibentati con materiali contenenti amianto
b) smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto, nonché bonifica delle aree interessate
c) interventi di semplice raccolta e allontanamento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, per l’avvio alla discarica
La Giunta Regionale del Veneto ha approvato nel marzo di quest’anno le “Linee interpretative regionali per la sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto” che prevedono forme semplificate di comunicazione all’organo di vigilanza. Tale documento si può recuperare nel sito internet: www.ulss19adria.veneto.it alla voce “amianto” nel link prestazioni posto in home page.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio SPISAL dell’Azienda Ulss 19 - Dipartimento di Prevenzione – via Badini 23 a Adria con numeri di telefono 0426 940147-146-145.




































































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